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Jobs Act: ecco la nuova flessibilità

A riportare in auge il concetto di flessibilità (buona e cattiva) è stata nel 2012 la Riforma Fornero (legge 92/2012): su tale solco ha proseguito il Jobs Act di Renzi (Riforma del Lavoro). Come confermato dai primi decreti attuativi approvati in CdM, la flessibilità “cattiva” viene scoraggiata (collaborazioni a progetto e contratti precari) mentre viewne premiata quella “buona”, tradotta in formule di conciliazione lavoro-famiglia ed organizzazione elastica delle attività (telelavoro, smart working, ecc.): dal part -time alla maternità, dai congedi parentali alle ferie, il Jobs Act da questo punto di vista prevede parecchie novità.
Part-time
Una delle misure più innovative e rivolte alla flessibilità nei rapporti di lavoro è la possibilità, per entrambi i genitori, di chiedere il part-time al posto del congedo parentale (al 50%, nei primi 12 anni di vita del bambino) per un periodo corrispondente al congedo parentale. Introdotto poi il diritto alla trasformazione del tempo indeterminato in part-time per lavoratori affetti da gravi malattie oncologiche o cronico-degenerative, con diritto a tornare poi nuovamente al tempo pieno, priorità nella trasformazione in part-time in alcuni casi di patologie riguardanti coniuge, figli, genitori. Infine, sono ampliate le possibilità di ricorrere a lavoro supplementare e straordinario (novità tutte contenute nel decreto sul riordino dei contratti, già in vigore).
Ferie
Il dipendente può cedere, a titolo gratuito, le proprie ferie a un collega che ne abbia necessità per motivi familiari (assistere figli minori con particolari condizioni di salute). I due lavoratori devono avere mansioni di pari livello e categoria. Si possono cedere le ferie e i riposi maturati, con esclusione delle quantità minime garantite dalla legge. La norma è contenuta nel decreto su “razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” approvato l’11 giugno.
Malattia
Previste la possibilità di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia anche per i lavoratori del privato, come avviene per i lavoratori del settore pubblico. E’ necessario ancora un apposito decreto ministeriale attuativo.
Maternità
Diventano più flessibili le regole sul congedo di maternità, ad esempio prevedendo la possibilità di aggiungere gli eventuali giorni non goduti prima del parto al periodo successivo anche se il totale supra i cinque mesi, o la sospensione della maternità in caso di ricovero del neonato. Il congedo di paternità al posto della madre è completamente esteso anche al lavoro autonomo (in tutti i casi in cui la madre, il padre, o entrambi siano autonomi). E viene potenziato il diritto al congedo di maternità anche per le libere professioniste.
Congedo parentale
E’ possibile chiederlo fino a 12 anni di vita del bambino, non più solo per i primi otto, e la retribuzione del 30% è prevista se il congedo è preso nei primi sei anni di vita del figlio, non più solo per i primi tre. Estesa a tutti i lavoratori, anche se non lo prevedono i contratti collettivi di lavoro, la possibilità di chiedere il congedo parentale a ore.

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