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Targa di Reperibilità: obbligo o pubblicità?

Con l’avvento della legge 220/201 tutti gli stabili amministrati da un professionista hanno visto comparire sul luogo di accesso al condominio, o comunque di maggior uso comune accessibile anche a terzi, le targhe indicanti le generalità, il domicilio e i recapiti dell’amministratore. La targa, prevista in modo specifico all’art. 1129 del c.c. ha una duplice funzione: rendere pubblici i dati e i recapiti del professionista responsabile del condominio da un lato, dall’altro consentire agli enti locali e alle forze dell’ordine di prendere prontamente contatto con l’amministratore in caso di necessità o emergenza.
La legge 220/2012 infatti all’art 13 comma 4 modifica l’art. 1135 del c.c. attribuendo all’amministratore il compito di collaborare con gli enti locali in materia di recupero del patrimonio edilizio, sicurezza, sostenibilità ambientale e vivibilità urbana della zona in cui sorge il condominio. La targa quindi non rappresenta in alcun modo una forma di pubblicità per lo studio di amministrazione, anzi! E’ un obbligo imposto dalla normativa e rappresenta uno strumento fondamentale sia per il condominio che per gli enti locali. Da non sottovalutare poi l’importante compito di rendere l’informativa relativa alle generalità dell’amministratore ai condomini.
Non è pertanto facoltà dei partecipanti al condominio opporsi all’affissione della targa con il pretesto di accusare l’amministratore di farsi pubblicità. L’obbligo normativo poi, si estende in maniera più ampia anche nella realtà sociale in cui il condominio è inserito, rappresentando il peso dell’amministratore non solo a livello condominiale ma anche in relazione con enti e individui terzi al condominio che potrebbero avere necessità di mettersi in contatto con il rappresentante dello stabile.

Dott.ssa Michela Scavo

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