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Spesometro anche per gli enti no profit e associazioni

L’obbligo dello spesometro, cioè della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA  riguarda tutti i soggetti passivi di imposta, indipendentemente dai criteri adottati per la liquidazione dell’imposta (art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30.7.2010 n. 122, come modificato dall’art. 2, co. 6, del Decreto Legge 2.3.2012 n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26.4.2012 n. 44). Tra i soggetti obbligati sono compresi gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni aventi natura commerciale. Pertanto anche le associazioni sportive dilettantistiche (asd) che hanno optato per il regime di cui alla Legge 16.12.1991 n. 398 sono tenute a trasmettere lo “spesometro”, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Cosa indicano nello spesometro gli enti non commerciali e le asd
Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi a: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste obbligo di fatturazione; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste obbligo di fatturazione, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a euro 3.600 (IVA compresa).
Quindi occorre comunicare tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute a fronte delle operazioni che rientrano nella sfera commerciale.
Ciò indipendentemente dal fatto che, con riferimento alle fatture di acquisto, il comma 4 dell’art. 2 della L. n. 398/1991 non prevede la registrazione ma solo l’obbligo di numerazione progressiva per anno solare e di conservazione.
L’emissione della fattura, quando non sussiste obbligo e in sostituzione di altro documento fiscale idoneo, determina l’obbligo di comunicare il corrispettivo dell’operazione indipendentemente dal relativo importo unitario.
Con riferimento agli acquisiti di beni e servizi impiegati promiscuamente nell’attività commerciale e in quella istituzionale, nella comunicazione deve essere inserito l’intero importo del documento (per il quale esiste obbligo di comunicazione).
Trattandosi di acquisti effettuati da soggetti passivi IVA è ininfluente, ai fini specifici di ottemperare all’obbligo statuito, la destinazione degli stessi.
Fonte: fiscoetasse.com

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