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LE DELEGHE IN ASSEMBLEA

Siamo giunti all’inizio di un nuovo anno e molti condòmini sono in attesa della convocazione dell’assemblea ordinaria per deliberare la chiusura della gestione dell’anno appena concluso. Spesso però, per molteplici ragioni, sia queste legate ad impegni lavorativi o personali, per molti è impossibile partecipare all’assemblea condominiale. Le convocazioni, in genere, ribadiscono l’importanza di presenziare alla seduta personalmente o per delega; ma cosa significa esattamente conferire una delega per partecipare all’assemblea condominiale?
Rilasciare una delega è un buon modo per consentire all’assemblea di deliberare assumendo le decisioni necessarie per la gestione delle parti comuni e il relativo stanziamento dei fondi necessari per far fronte alle spese.
Nello stesso modo, conferire una delega è la manifestazione del proprio interesse alla vita condominiale pur non intervenendo alle sedute assembleari. Allo stesso modo assumere una delega per rappresentare un condòmino all’assemblea condominiale vuol dire assumere un incarico molto importante che si configura con un mandato, finalizzato al compimento di un atto giuridico vincolante (il voto) per il proprio rappresentato. Spesso però rappresenta più condomini e ciò comporta l’assunzione di un potere decisionale decisivo in assemblea. Proprio per questa ragione, cioè per evitare che un singolo condòmino si trovi a rappresentare molti di essi e quindi che possa agire in modo conflittuale con l’interesse comune, alcuni regolamenti condominiali possono porre, e la legge pone, specifici limiti al potere di assumere deleghe. Partecipare all’assemblea è un diritto inalienabile dei condòmini e la normativa pone prescrizioni in merito a modi e tempi affinchè questo diritto venga rispettato.
L’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile precisa poi che il singolo partecipante al condominio ha due modi per intervenire in assemblea: personalmente o per delega. Se non vi sono dubbi circa il significato di partecipazione personale, più complessa è la definizione in fatto e in diritto della partecipazione per delega. La partecipazione per delega avviene mediante attribuzione del potere di rappresentanza da un’altra persona. Il delegato è chi conferisce tale potere, il delegante chi assume la rappresentanza. La normativa prescive che la delega debba presentarsi in forma scritta, diversamente non può essere accettata. Il delegato, fatta salva la validità della delega, deve essere considerato presente in assemblea a tutti gli effetti di legge. Ciò vuol dire, ad esempio, che il delegato dovrà essere considerato come se fosse in assemblea personalmente ai fini del computo dei quorum costitutivi, ai fini dell’impugnativa delle delibere, delle discussioni, delle votazione ecc…Ma un condòmino, quanti condòmini può rappresentare? Fino alla entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 (la così detta riforma del condominio), ovverossia fino al 18 giugno 2013, la legge non poneva limiti in merito al numero di deleghe che un condòmino (o una persona estranea al condominio) potevano assumere.
Di fatto se il regolamento non poneva limiti la legge non tutelava il condominio dalla possibilità che un solo partecipante intervenisse in assemblea con un numero di deleghe tali da condizionare a suo piacimento le delibere.
I regolamenti condominiali rappresentavano, e in alcuni casi ancora oggi rappresentano, l’unica fonte di eventuali limiti. La riforma del condominio però ha cambiato le regole: per espressa previsione del primo comma dell’art. 67 disp. att. c.c. dall’entrata in vigore di quella legge «Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale».
Un quinto dei condòmini e del valore proporzionale. Condominio di ventuno condòmini. Un quinto di ventuno è pari per difetto a 4.
Un quinto di mille è pari a 200. Nessun condòmino potrà rappresentare più di quattro condòmini e duecento millesimi. Sembrerebbe matematicamente ineccepibile se non fosse che la normativa ha, risolvendo in parte un problema, creato un altro quesito: Il delegato rientra nel conteggio delle deleghe? Il condòmino rappresentante rientra nel conteggio del limite di deleghe? La norma parla di divieto di rappresentare più di un quinto dei condòmini. Il condòmino che assume una delega presenzia per se stesso e rappresenta anche gli altri quindi il limite previsto dalla normativa dovrà ritenersi applicabile solo alla quota in rappresentanza. Il regolamento condominiale può prescrivere limiti più rigidi, ma non potrà mai derogare l’art. 67 disp. att. c.c., nemmeno se si tratta di regolamento contrattuale.
Il presidente dell’assemblea quindi dovrà sempre prestare molta attenzione nel conteggio delle deleghe e nel caso di superamento delle stesse previste dalla normativa, agire di conseguenza limitando le deleghe nei limiti previsti dalla normativa. Da non sottovalutare che eventuali delibere assunte in violazione dell’art. 67 delle disposizioni attuative, la delibera dovrà considerarsi impugnabile, nella specie, annullabile per la presenza di vizi attinenti la partecipazione e votazione in assemblea.
Dott.ssa Michela Scavo

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