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Rumori molesti in condominio

Non è inusuale, vivendo in condominio, trovarsi di fronte ad una delle più frequenti e problematiche questioni, quella dei rumori molesti: la lavatrice del vicino di casa, il tacchi della signora al piano di sopra, le urla dei bambini, la musica troppo alta del figlio del vicino chi più ne ha più ne metta. Quando però un rumore si può definire molesto? Per considerarsi tale infatti è necessario che leda la tranquillità di più persone, avere una certa intensità e minare la qualità della vita di uno o più condomini. L’art. 844 del codice civile parametra la molestia con la tollerabilità delle immissioni e definisce che il rumore molesto debba essere definito su basi oggettive, caso per caso  e sempre tenendo in considerazione la rumorosità di fondo. In sostanza ciò che potrebbe essere insopportabile per qualcuno potrebbe non esserlo per altri e viceversa ma quando si può oggettivamente definire un’immissione molesta? La legge 447 del 1995 definisce il limite di tollerabilità delle immissioni prendendo a riferimento la rumorosità di fondo che non deve essere superata di più di 3 decibel. Oltre a questo differenziale si parla d’inquinamento acustico.
A livello condominiale è però necessario definire quali sono le competenze dell’amministratore e quali invece debbano essere rimesse ai singoli interessati. Generalmente infatti, stante la soggettività della tolleranza delle immissioni, le controversie legate all’inquinamento acustico non dovrebbero rientrare nella competenza dell’amministratore a meno che le stesse non configurino una trasgressione del regolamento condominiale. In questi casi infatti è compito dell’amministratore in carica adoperarsi per far rispettare il regolamento e far cessare i rumori molesti. Un primo passo potrebbe ad esempio essere quello di richiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria dei condomini per discutere la questione e definire pacificamente la problematica. Purtroppo, spesso non è così banale risolvere amichevolmente questioni di questo tipo. La legge 220/2012 prevede però la possibilità, di sanzionare i condomini che non rispettano il regolamento. In linea di massima tutti i regolamenti condominiali infatti, prevedono indicazione precise sugli orari di riposo o meglio conosciuti come orari del silenzio. Quando i rumori, interessano le parti comuni e risultano fastidiosi per più condomini, l’assemblea può deliberare l’irrorazione delle sanzioni previste dalla legge.
Anche il codice penale, quando i rumori interessano la collettività, interviene a tutela dei danneggiati con l’art. articolo 659 (Disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone), primo comma, sancendo che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309. In questi casi è necessario poter dimostrare l’intollerabilità dei rumori e la lesione della pubblica tranquillità. Per i vicini particolarmente chiassosi interviene poi anche la normativa anti stalking. L’articolo a supporto della giurisprudenza, il 612 bis del codice penale che contempla gli Atti persecutori, può essere applicato a tutte quelle situazioni che sono capaci di creare inquietudine a chi le subisce. In ragione di questo principio, sono state diverse le sentenze che si sono espresse a favore della tutela dai rumori molesti: nel 2012 a Milano una donna è stata allontanata dal condominio in cui risiedeva con l’accusa di stalking in seguito ai rumori eccessivi che aveva provocato. Lo stesso è accaduto a Padova ad uomo che era stato denunciato ben 8 volte per aver emesso rumori eccessivi nelle ore di riposo.
In conclusione , quando effettivamente ci si ritrovi nella spiacevole situazione di dover sopportare l’inquinamento acustico dei vicini la situazione migliore, quando una semplice richiesta non basta, è ricorrere agli strumenti che la normativa ci metta a disposizione per tutelare la nostra tranquillità e i nostri timpani.
Dott.ssa Michela Scavo

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