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Riscaldamento centralizzato, niente proroghe per l’installazione dei contabilizzatori: rischio sanzioni

Così come si alternano le stagioni, anche quest’anno è arrivato il momento di riavviare gli impianti di riscaldamento centralizzato nei condomini. Chi prima, chi dopo, a seconda della zona climatica di riferimento procederà alle operazioni di rito per portare il caldo nelle singole unità immobiliari durante l’inverno. Sul territorio italiano si possono identificare sei distinte zone climatiche nominate dalla A alla F. Nella zona F, la più fredda, non esistono limiti che regolino le tempistiche di accensione.
Nelle zone A e B , le più calde gli impianti partiranno dal primo dicembre. Nella Zona E , a cui appartengono la maggior parte delle città del nord, il via è scattato il 15 ottobre scorso. La normativa, in particolare, regola anche la durata giornaliera del funzionamento dell’impianto, da un minimo di 6 ad un massimo di 14 ore.
Nel periodo di riposo degli impianti gli amministratori sono tenuti a far eseguire tutte le manutenzioni necessarie per garantire il buon funzionamento dell’impianto nel periodo di esercizio.
A tal proposito da evidenziare come, sotto questo punto di vista, il 2017 è stato un anno particolare: il 30 giugno infatti scadeva il termine ultimo per la messa a norma degli impianti centralizzati secondo le disposizioni del D.Lgs 102/2014 che imponeva appunto l’installazione di un sistema di contabilizzazione e termoregolazione entro tale data. In molti, viste le numerose proroghe già concesse a riguardo, si aspettavano l’ennesimo posticipo che invece non è arrivato e, ad oggi, si ritrovano a mettere in funzione un impianto, di fatto, non a norma. Nulla di eccezionale, si potrebbe pensare, se non fosse che i proprietari di tali impianti e quindi delle unità immobiliari da questi serviti, saranno sanzionabili in caso di controllo da parte dei pubblici funzionari preposti. Si parla di ammende da 500 a 2500 euro.
Oltre a questo da non dimenticare che la responsabilità civile , e penale, del responsabile dell’impianto termico che, nel caso di un condominio è in capo all’amministratore.
Generalmente tale funzione viene delegata ad un terzo, definito proprio Terzo Responsabile, purchè si tratti di un soggetto idoneo a coprire tale ruolo con competenze tecniche certificate. Ma cosa succede se amministratore e condomini hanno omesso la messa a norma degli impianti entro la scadenza di giugno?
Prima di tutto sarà necessario attendere la prossima primavera per procedere alla messa a norma e per la stagione appena iniziata si ritroveranno impossibilitati a delegare il ruolo di terzo responsabile. Infatti di fronte ad un impianto non a norma, o che per qualsiasi ragione cessi di esserlo, nessun soggetto potrà assumere il ruolo di terzo responsabile e, qualora sia in carica, dovrà provvedere a rassegnare le dimissioni qualora non vi sia la possibilità di porre rimedio alla situazione di irregolarità dell’impianto.
La garanzia di conformità dell’impianto sarà infatti garantita esclusivamente per coloro che hanno rispettato i termini e le scadenze indicate.
Non è ancora ben chiaro quando e come gli organi preposti daranno il via ai controlli e con quale modalità verranno irrogate le sanzioni. Per chi non è a norma, l’unico modo per non incorrere nelle ammende è quello di presentare apposita relazione che certifichi l’impossibilità nella realizzazione della contabilizzazione o dimostri la mancata convenienza nell’esecuzione della messa a norma.
Potranno quindi godersi il caldo coloro che entro il 30 giugno hanno provveduto alla messa a norma degli impianti, per gli altri resta solo da sperare di superare indenni l’inverno senza contare sul Terzo Responsabile e senza incappare nei controlli predisposti dagli organi competenti.
(fonte “Il Sole 24 ore)

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