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Riqualificazione impianti termici

Da ormai parecchi anni in condominio, si sente parlare di  contabilizzazione del calore.  Già dal 19 luglio 2014, il decreto legislativo 102/2014, imponeva l’obbligo per gli impianti di riscaldamento centralizzato dei condomini di dotarsi di contatori individuali. Dopo le prime corse iniziali alla riqualificazione degli impianti termici sono subentrate una serie di proroghe e rinvii che pare abbiano trovato la scadenza definitiva il 30 giugno 2017.
Ma di fatto, cos’è e soprattutto come funziona la contabilizzazione del calore, cosa comportano l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e l’installazione delle valvole termostatiche. Ma soprattutto quali sono i rischi per i condomini inadempienti.
La contabilizzazione del calore è la procedura che consente a tutti gli utenti di un impianto termico centralizzato in ambito condominiale di calcolare i propri consumi e utilizzare in modo autonomo un impianto nato per il servizio di tutti. Ogni utente quindi potrà utilizzare l’impianto condominiale proprio come se lo stesso fosse autonomo, scegliendo orari e temperature nell’arco della giornata, sempre nel rispetto dei limiti di legge. In sostanza il meccanismo consente a ciascun condòmino  di usufruire della centrale termica in piena libertà pagando però, oltre ad una quota fissa stabilita per legge,  solo la quantità di calore effettivamente consumato. Con il decreto legislativo 102/2014, pubblicato il 19 luglio 2014, è diventato obbligatorio  l’adeguamento anche se in molte regioni le proroghe sono state gestite in modo più flessibile.
L’adeguamento è imposto a tutti i condomini con caldaia centralizzata, circa 10 milioni di unità immobiliari.
La scadenza ultima per l’adeguamento, fissata a livello nazionale al 30 giugno 2017, indica il termine ultimo oltre il quale scatteranno pesanti sanzioni per gli edifici interessati dal decreto, la cui contabilizzazione individuale del calore non sarà effettivamente operante: non basterà aver predisposto un progetto o aver deliberato l’inizio dei lavori, per evitare la multa. Anche le cifre potrebbero rivelarsi spiacevoli sorprese, soprattutto negli stabili più popolati: da 500 a 2500 euro sia per il condomino che per il condominio. La contabilizzazione non è però da intendersi come un semplice obbligo, presenta infatti ( nonostante i costi spesso elevati per la riqualificazione) molti vantaggi sia per i singoli che per il condominio.
In primis, nonché motivazione principale su cui pone le fondamenta il decreto, l’efficienza energetica. La caldaia centralizzata infatti, offre una maggiore efficienza, con risparmi fino al 30%, rispetto agli impianti autonomi oltre al fatto che i costi di installazione e manutenzione sono condivisi tra tutti i condomini. In secondo luogo l’autonomia: potrebbe sembrare paradossale parlare di autonomia su un impianto centralizzato ma gli impianti di nuova progettazione offrono questo ai singoli condomini, la possibilità scegliere come usare il calore per riscaldare la propria casa, il proprio negozio o il proprio ufficio il tutto senza doversi occupare di una gestione a titolo personale dell’impianto. Da non sottovalutare poi la notevole riduzione dei consumi e dei costi in bolletta: la termoregolazione e contabilizzazione consente di ridurre i consumi dal 12 al 30% con sensibili risparmi per chi ne fa buon uso. In ultimo, ma non meno importante la Detrazione fiscale: a seconda della tipologia di intervento il recupero fiscale va dal 50% al 65%.
Purtroppo anche se la normativa impone la scadenza del 30 giugno 2017, sono pochissimi ancora i condomini e gli Amministratori di Condominio che si rendono conto che in realtà, i tempi perchè l’impianto sia a norma nei termini prescritti, sono molto ridotti. Non va sottovalutato infatti che  tra la prima assemblea condominiale,  fino all’adeguamento della centrale termica e al collaudo dell’impianto, per terminare poi con la predisposizione della ripartizione dei costi in base ai consumi, può passare molti mesi. Lavori di questo genere vanno eseguiti nel periodo di riposo dell’impianto previo l’ausilio di una scriera di professionisti qualificati che parte dal termotecnico e arriva all’installatore. Oltre ai lavori da eseguirsi fisicamente da non dimenticare che a seguito della contabilizzazione cambiano anche i criteri di ripartizione delle spese inerenti il riscaldamento che verranno suddivisi tra una quota fissa (da quantificare in percentuale) e una quota variabile che terrà effettivamente conto dei consumi dei singoli. Già dal primo gennaio, è diventata obbligatoria la stesura di un’apposita tabella per la ripartizione della quota fissa del riscaldamento.
Solo in alcuni casi è possibile essere dispensati dalla contabilizzazione ma sempre dietro presentazione di tutta la documentazione tecnica che attesti l’impossibilità di eseguire i lavori.
Dott.ssa Michela Scavo

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