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Rimborsi INPS, come riscuotere il credito

I circa 5,5 milioni di pensionati a cui nel 2012 e 2013 è stata bloccata l’indicizzazione della pensione per effetto della norma della Riforma Fornero ora bocciata dalla Corte Costituzionale si stanno chiedendo come funzioneranno i rimborsi INPS del credito maturato per effetto della mancata indicizzazione: dopo il decreto del Governo, sarà direttamente l’Istituto previdenziale a provvedere ai rimborsi.

Sul tema si sono espressi anche i Consulenti del lavoro con una circolare, secondo la quale i pensionati devono presentare una specifica domanda all’INPS e, nel caso in cui non ricevessero risposta, potrebbero poi presentare ricorso.
La situazione è complessa, ma in realtà questa ipotesi sembra adattarsi solo all’ipotetico caso in cui l’Esecutivo decidesse di non intervenire con un apposito provvedimento, conseguentemente alla sentenza della Corte. Situazione solo ipotetica, visto che il Governo ha già ampiamente dichiarato non solo la volontà di emettere un provvedimento specifico, ma anche l’intenzione di farlo in tempi brevi (probabilmente entro metà maggio), proprio per eliminare incertezza procedurali e anche, si potrebbe aggiungere, per evitare ricorsi. Nell’attesa del decreto, vediamo quali sono le possibilità che si delineano per la riscossione del credito.
Rimborsi INPS automatici
Per quanto riguarda i rimborsi INPS automatici, è fondamentalmente vedere quello che succederà. L’Esecutivo stabilirà, probabilmente per decreto legge (in modo che tutto sia immediatamente operativo), una nuova norma correttiva della Riforma Fornero e in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, a quel punto l’INPS procederà ai rimborsi. Secondo le ipotesi più accreditate, l’indicizzazione piena potrebbe già scattare dal prossimo mese di giugno. Se tale ipotesi venisse confermata, coloro che percepiscono assegni superiori a tre volte il minimo inizierebbero dal prossimo mese a percepire degli assegni più alti. I rimborsi INPS degli arretrati (mancata indicizzazione degli anni passati), invece potrebbero essere posticipati, magari con una restituzione a rate finanziata dalla prossima Legge di Stabilità.
Rimborsi non per tutti
Qui c’è una considerazione da fare: non si esclude, anzi sembra probabile, che il Governo elimini il blocco indicizzazione degli anni passati per alcune categorie di importi, ma non per tutti, lasciando fuori ad esempio i trattamenti più elevati. In parole più semplici, è possibile che venga confermato il blocco per le pensioni superiori a sei, sette o otto volte il minimo, mentre torni l’indicizzazione piena, con restituzione degli arretrati, per tutti gli altri trattamenti. In pratica, in questo modo salirebbero le pensioni fra i 1500 e i 3mila euro lordi, mentre sopra questa cifra potrebbe non cambiare nulla.
Domanda all’INPS e ricorso
C’è poi l’ipotesi presentata dalla circolare dei Consulenti del Lavoro numero 10/2015, la quale prevede che i pensionati possano, in via preventiva, presentare una domanda all’INPS, direttamente oppure attraverso intermediari. I Consulenti del Lavoro consigliano di inserire in nota la dicitura “ricostruzione per intervenuta abrogazione sentenza Corte Costituzionale 70/2015, dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201“. A questo punto si attende la risposta INPS. Nel caso in cui non arrivi entro 120 giorni, si presenta il ricorso. Tuttavia, questo iter sembra applicarsi solo ad uno scenario che non prevede il suddetto decreto del Governo che stabilisca le regole secondo le quali rimborsare, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale ormai operativa, i pensionati a cui è stata bloccata l’indicizzazione pensioni negli anni 2012 e 2013 per effetto del Dl 201/2011. Diversamente, una volta emanato il decreto del Governo, si può prevedere che l’INPS emetta una circolare applicativa per spiegare con precisione ai pensionati che cosa devono fare, o comunque come funzioneranno i rimborsi, con tutta probabilità automatici.
Fonte: pmi.it

 

BONUS BEBE’

Da lunedì 11 maggio è possibile presentare domanda all’INPS per il bonus bebè, l’assegno per ogni figlio nato dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 introdotto con la Legge di Stabilità 2015.
Il beneficio è pari a 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), per le famiglie con ISEE non superiore a 25mil euro annui, e sale a 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), per valori ISEE fino a 7mila euro.
La domanda si presenta all’INPS, esclusivamente per via telematica, utilizzando una delle seguenti modalità:
web: servizi online INPS accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo. Bisogna seguire il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè;
Contact Center Integrato: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione, e l’assegno decorre dal mese di presentazione. Per le nascita o le adozioni avvenute fra il primo gennaio 2015 e l’entrata in vigore del decreto attuativo (il 27 aprile 2015), la domanda va presentata entro il 27 luglio. Nel caso di presentazione tardiva, l’assegno decorre dal mese di presentazione della richiesta.

Bonus bebè, aventi diritto
Può presentare domanda il genitore, anche affidatario, in possesso dei seguenti requisiti:
– cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea. In caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
– residenza in Italia;
– convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
– ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
Se il genitore è minorenne, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante. Se il figlio è affidato temporaneamente a terzi, la domanda può essere presentata dal genitore affidatario.

 

LA MIA PENSIONE

A partire da maggio 2015 l’INPS ha dato il via ad un nuovo servizio per i contribuenti: si chiama “La Mia Pensione” ed è accessibile seguendo il percorso “Home > Servizi > La Mia Pensione”. Il nuovo servizio indica la data prevista del pensionamento e simula l’importo della pensione che si riceverà al termine dell’attività lavorativa.
Le date di attivazione del servizio non sono per tutti uguali, si procede per step: nel 2015 la consultazione potrà essere effettuata dai lavoratori con contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e alla Gestione separata; dal 2016, il servizio sarà disponibile anche per i dipendenti pubblici e per i lavoratori con contribuzione versata agli altri Fondi e Gestioni amministrate dall’INPS.
Più in particolare possono consultare “La mia pensione”:
     dal 1° maggio, i lavoratori sotto i 40 anni;
    dal 1° giugno, i lavoratori sotto i 50 anni;
    dal 1° luglio, tutti i lavoratori sopra i 50 anni.

La simulazione, che manda definitivamente in pensione la cosiddetta busta arancione, tiene conto della normativa attualmente in vigore e si basa su tre fondamentali elementi: l’età;  la storia lavorativa; la retribuzione/reddito. Il servizio permette all’utente di:
controllare i contributi che risultano versati in INPS e accedere, eventualmente, al servizio di segnalazione contributiva per comunicare all’Istituto i periodi di contribuzione mancanti.

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