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RIDOTTA ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA, MA SOLO PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Il Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di imposizione immobiliare, di sostegno alle politiche abitative  e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione e guadagni emanato lo scorso 28 aprile, e ampiamente ribattezzato dalle polemiche di questi giorni “deceto sull’Imu”, interviene anche in materia di cedolare secca e locazione abitativa, introducendo un’importante norma agevolativa. L’art. 4 dispone la riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota della cedolare secca applicata ai contratti a canone concordato. La nuova disposizione normativa trova applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Interessati dalla normativa di favore figurano, ad esempio, i contratti a canone concordato relativi ad immobili dati in affitto siti in Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposita delibera oppure i contratti concordati stipulati a favore di studenti universitari. Restano escluse dalla riduzione dell’aliquota della cedolare secca, dunque, tutte le restanti tipologie di contratti di locazione previste dal nostro ordinamento, tra cui anche quello a canone libero (cioè 4+4), senza dubbio la tipologia più diffusa al momento di stipula di un contratto di affitto. Per le tipologie contrattuali diverse dai contratti concordati continua pertanto a trovare applicazione l’aliquota ordinaria della cedolare secca stabilita al 21%.

Vista la tipologia di contratti su cui vale l’agevolazione, a noi sembra che il decreto favorisca i grandi proprietari immobiliari che affitano in grossi centri urbani a prezzo concordato, ma volendo almeno ogni tanto  essere ottimisti, speriamo che più che un favore, sia un incentivo affinchè questa tipologia di contratto possa essere estesa a tutti i centri abitativi, affinchè possano beneficiarne tutti i piccoli proprietari, incentivando ulteriormente la regolarizzazione degli affitti.

 

Per info e approfondimenti

studio@offredi.it 

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