Rimani sempre aggiornato! - Scarica l'App di New Entry!

NOVITA’ FISCALI

Per le imprese minori è possibile derogare al criterio della competenza deducendo i costi ultrannuali inferiori a 1.000 euro interamente nell’anno di registrazione. Con il recente decreto sulle semplificazioni fiscali (DL 16/2012) il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di deroga al principio generale di competenza, per le imprese minori, modificando quanto precedentemente previsto dal DL 70/2011. Come noto, il cd “Decreto Sviluppo” (DL 70/2011 conv. in Legge 106/2011) aveva previsto la possibilità, per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata, in deroga al principio di competenza, di dedurre il costo sostenuto interamente nell’esercizio in cui si riceve la fattura o altro documento probatorio della spesa, evitando in tal modo la contabilizzazione di ratei o risconti. Tale disposizione veniva, tuttavia, limitata alle spese di importo non superiore a €. 1.000 ed ai contratti con corrispettivi periodici la cui maturazione avviene a cavallo di due esercizi. La disposizione aveva, però, sollevato alcune perplessità collegate: all’obbligo di applicazione della disposizione: il contribuente, infatti, non era libero di scegliere di applicare il regime ordinario di competenza oppure la deroga. In tale quadro è intervenuto il DL 16/2012 stabilendo che : “i costi… possono essere dedotti…” (anziché “sono deducibili” come da DL 70/2011) rendendo così facoltativo il nuovo criterio d’imputazione per i soggetti semplificati; l’esercizio di imputazione del costo è quello “… nel quale è stato registrato il documento probatorio” (anziché l’esercizio “nel quale è stato ricevuto il documento probatorio” come da DL 70/2011). Rileva, quindi, il momento in cui avviene l’annotazione dei documenti sul registro degli acquisti. In pratica si modifica nuovamente l’art. 66 comma 3 del TUIR, prevedendo che: i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici; relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, di importo non superiore a 1.000 euro, “possono essere dedotti” nell’esercizio in cui viene “registrato” il documento probatorio. Riguardo i termini di decorrenza, il DL 16/2012 stabilisce che la disposizione in esame “trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011”. Pertanto, è già possibile derogare al principio di competenza: per i documenti di spesa registrati nel 2011 e relativi a costi per servizi resi “a cavallo” nel periodi d’imposta 2011-2012; in cui l’importo non sia superiore a euro 1.000. In particolare, in caso di servizi resi nel periodo dicembre 2011/gennaio 2012, l’applicazione della deroga alla competenza permette di dedurre interamente il costo nel periodo d’imposta 2011 (o 2012) se il documento probatorio è registrato nello stesso 2011 (o 2012). In entrambi i casi, il contribuente non rileva le scritture di assestamento. Tariffa d’igiene ambientale “TIA1”: non applicabilità dell’Iva Due recentissime sentenze della Corte di Cassazione (la n. 3294 del 2 marzo 2012 e la n. 3756 del 9 marzo 2012) hanno stabilito (rectius, confermato) la non assoggettabilità ad IVA della tariffa d’igiene ambientale (c.d. TIA1) per essere, questa, un’entrata di natura tributaria. Tali pronunce s’inseriscono da un lato in un filone giurisprudenziale già tracciato dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Cassazione; dall’altro smentiscono senza mezzi termini la tesi del Ministero delle Finanze, da ultimo espressa nella Circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010, circa l’assoggettamento ad IVA della TIA1. La tariffa d’igiene ambientale (d’ora in avanti TIA1) è stata introdotta dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. decreto Ronchi) senza essere qualificata espressamente come prelievo a titolo “tributo” o “tassa” pur mantenendo il riferimento testuale alla “tariffa”. La TIA1 è stata poi sostituita dalla tariffa integrata ambientale (d’ora in avanti TIA2) dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e il successivo D.L. n. 78 del 2010, al comma 33 dell’art. 14, ha precisato che la TIA2 non ha natura tributaria . Con il che è stata riconosciuta, implicitamente, la possibilità di applicare l’IVA su tale tariffa (TIA2). Prospettive per il contribuente-consumatore L’effetto pratico di tali pronunce potrebbe essere quello di eliminare definitivamente qualunque dubbio sulla applicabilità dell’IVA alla TIA1, consentendo quindi ai contribuenti-consumatori di accedere al rimborso dell’IVA indebitamente applicata sulle bollette o fatture relative alla TIA1. Ad ogni modo si ricorda che in caso di mancato rimborso (spontaneo) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 2064 del 28 gennaio 2011) hanno confermato che competente alla cognizione della lite per il recupero dell’IVA è il giudice ordinario, in sintonia con l’orientamento, ormai più volte ribadito, per cui spetta a tale autorità giudiziaria giudicare in ordine alle domande proposte dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitatagli in via di rivalsa, e ciò anche quando il debito IVA venga totalmente contestato. Si tratta, infatti, di una controversia tra privati, alla quale “ resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà – soggezione, proprio del rapporto tributario “

Condividi