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LE NOVITA’ FISCALI

La spesa sostenuta per l’acquisto di un prodotto qualificato come dispositivo medico in base ai provvedimenti emanati dal Ministero della salute è sempre detraibile dall’Irpef, anche se si tratta di prodotti di uso comune. Inoltre la norma non prevede limitazioni riguardo alla struttura che commercializza il prodotto, quindi è possibile considerare detraibile la spesa anche se l’acquisto è stato effettuato in un supermercato.

Articoli detraibili a prescindere dalla patologia Per la detrazione conta, dunque, solo la classificazione non la patologia. Non è richiesto, così ad esempio, che si debba soffrire di patologie croniche per poter detrarre l’acquisto di siringhe.

Tra i prodotti nella lista ci sono, infatti, garze e cerotti, aghi e siringhe, ghiaccio istantaneo, medicazioni pronte. Nessuna eccezione all’agevolazione fiscale a patto che sia specificata la tipologia del prodotto sul documento di acquisto. In caso di dubbio relativo al prodotto acquistato, l’unico testo che può essere utilizzato come riferimento è l’elenco ufficiale dei dispositivi medici.

Quando il prodotto è nella lista la detrazione è sempre ammessa. Per la detrazione occorre produrre la seguente documentazione: › Scontrino con dati fiscali o fattura con specifica del prodotto acquistato › prescrizione del medico o autocertificazione.

La dichiarazione IMU entro il 30 settembre 2012 La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 settembre 2012. L’adempimento interesserà una vasta platea di contribuenti se non verranno confermate le regole già previste per l’ICI sul MUI (modello unico informatico), utilizzato dai notai ai sensi dell’articolo 3-bis, Dl 463/97.

La presentazione della dichiarazione IMU era un adempimento già previsto dall’articolo 9, co. 6 del Decreto sul federalismo fiscale (Dl 23/2011), confermato anche dal Decreto Salva Italia (Dl 201/2012) che ne ha anticipato l’applicazione al 2012.

I soggetti interessati sono i contribuenti che possiedono immobili al 1° gennaio 2012, per i quali la situazione ai fini IMU sia variata rispetto alla situazione ai fini della vecchia ICI o varierà entro il 30 settembre 2012; i contribuenti che acquisteranno nuove unità immobiliari entro il 30 settembre 2012.

Studi di settore: le verifiche di congruità Gli indicatori di coerenza saranno gli “attori” degli studi di settore per il periodo di imposta 2011. Ad essi è demandata la funzione di intercettare possibili anomalie compilative del modello per la raccolta dei dati.

Una non corretta compilazione si lega alla mancata concessione dei benefici premiali previsti dal Dl 201/2011, oltre alla possibile applicazione di un accertamento induttivo. I nuovi indicatori di coerenza si differenziano dai precedenti indicatori di normalità economica per il fatto di non determinare alcun impatto diretto sulla ricostruzione dei ricavi di congruità. Come tali indicazioni si tradurranno all’atto pratico non è dato sapere, ma ciò che conta è sensibilizzare l’attenzione sulla possibile rilevanza delle suddette anomalie.

I nuovi indicatori toccano molte variabili rilevanti, prima fra tutte quella delle rimanenze di opere e servizi di durata ultrannuale. A seguire tre indici relativi al costo del venduto: il primo è relativo al dato generale ed evidenzia l’anomalia ove il costo del venduto è inferiore a zero; il secondo è di costruzione identica, sia pure se riservato a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso (tabacchi, carburanti, schede telefoniche, ecc.); il terzo intercetta un soggetto che vende sottocosto.

Seguono quattro indici relativi ad anomalie sui beni strumentali utilizzati: mancata esposizione delle spese per la disponibilità di beni in locazione o noleggio, accompagnata dalla indicazione del valore dei beni stessi, oppure, della indicazione delle spese per ammortamenti o leasing, non accompagnata dalla esposizione dei valori dei relativi beni. L’ultimo indicatore riguarda la forza lavoro occupata dall’azienda.

In particolare si riferisce agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, la cui presenza necessita l’indicazione numerica nel quadro A ed i relativi compensi nel quadro dei dati contabili. La segnalazione è necessaria in quanto i cluster associano ai soggetti che apportano lavoro in azienda un determinato stock di ammontare di ricavi che incidono sul risultato di congruità.

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