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LE NOVITA’ FISCALI

Decreto Sviluppo e crescita sostenibile L’obiettivo del Decreto è quello di emanare misure urgenti per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile al fine di assicurare, nell’attuale situazione di crisi internazionale ed in un’ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell’attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita. Tra le misure in discussione segnaliamo: Sostegno alle imprese Nasce il “Fondo per la crescita sostenibile”, che si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell’apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche: la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero. Assunzione ricercatori agevolate Previsto per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di nuovi ricercatori, ovvero di: personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia; personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3. Giustizia civile I processi devono terminare entro 6 anni per rispettare il principio della ragionevole durata: 3 anni in primo grado – 2 in secondo – 1 in Cassazione. Reti di impresa: fissato il bonus 2011 Fissata dall’Agenzia delle Entrate la misura massima percentuale del risparmio d’imposta 2011 per le aziende che hanno aderito a “reti di impresa” Con provvedimento direttoriale del 14 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale massima di risparmio di cui potranno beneficiare le aziende appartenenti a una delle reti d’impresa per l’anno d’imposta 2011, fissata all’86,5011% dello sconto d’imposta richiesto con il modello “Reti”. Si tratta dell’agevolazione introdotta dall’art. 42 del Dl 78/2010 per premiare gli imprenditori che, per una migliore competitività, aderiscono a contratti di rete decidendo di fare “squadra”. L’agevolazione consiste in una sospensione d’imposta della quota degli utili destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio investito nel progetto. La quota degli utili agevolabile è fissata ad un massimo di un milione di euro. Nuovi minimi, l’attività non deve essere mera prosecuzione di quella svolta prima Con la circolare 17/E l’Agenzia delle Entrate riprende l’orientamento già espresso con la Circolare n. 8/E/2001, con riferimento al regime delle nuove iniziative produttive, chiarendo che il requisito della novità dell’impresa deve essere accertato caso per caso, in base al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata, e tenendo presente la ratio del legislatore, tesa ad evitare che, per godere delle agevolazioni fiscali, il contribuente continui di fatto ad esercitare una precedente attività modificandone solo la veste giuridica. Eccezione per il lavoro precario. Non impediscono l’accesso al regime agevolato le precedenti attività svolte in forma di collaborazione coordinata e continua o di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. La marginalità sussiste quando queste attività sono svolte per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente. La verifica del presupposto della mera prosecuzione va invece sempre effettuata nei casi in cui non sussista marginalità economica, quindi in presenza di: contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro dipendente a tempo determinato che si protrae per un periodo di tempo superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio della nuova attività. Non è consentito accedere al nuovo regime se si intende avviare l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato. L’Agenzia riporta il caso di un ortopedico che svolge la sua attività come lavoratore dipendente, e intende avviare un’attività come professionista in un’altra branca della medicina: se l’utenza è analoga a quella relativa all’attività svolta come lavoratore dipendente, ed i clienti sono i medesimi pazienti in precedenza assistiti nell’ambito dell’attività di lavoro dipendente, tale soggetto non può applicare il nuovo regime. Il figlio di un imprenditore che subentra nella gestione dell’azienda potrà utilizzare il regime agevolato solo se i ricavi conseguiti nell’anno precedente alla sua conduzione siano stati non superiori a 30.000.

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