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LE NOVITA’ DEL DECRETO BERSANI – 2^ PARTE

Questa legge indica all’art.8 la possibilità in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari che le parti pattuiscano la surrogazione nei diritti del creditore, e cioè a costo “zero” vale a dire senza commissioni aggiuntive. Essa stabilisce che nell’ipotesi di surrogazione, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L’annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Inoltre, la normativa prevede che possa essere stabilito a favore del debitore un termine senza che gli si precluda l’esercizio della facoltà di surroga. A tal proposto, la legge recita che “è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione, previsto ai sensi della legge”. L’ampia garanzia stabilita sul piano formale dalla legge n°40/2007 è stata ulteriormente rafforzata con la legge n°447/20076 dopo i tre maxiemendamenti7. La finanziaria precisa che l’intervento è mirato a “favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari degli immobili su cui gravano le relative ipoteche”. I punti migliorati dalla più recente manovra sono i seguenti: •alla legge n°40/2007 all’art.8 è inserito il comma 3, il quale sancisce che “il creditore originario ed il debitore possono pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata; •all’art.8, dopo il comma 3, è inserito il 3-bis, il quale prevede che “la surroga nel contratto di mutuo comporta il trasferimento dello stesso alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura”. Dunque, se per la banca che subentra nella posizione del mutuante a seguito della surrogazione con il creditore precedente la riduzione dei costi è certamente proficua in un’ottica di acquisizione della clientela, è a dirsi che le banche non sono state tuttavia costrette ad eliminare del tutto le spese di chiusura delle posizioni di mutuo. Quindi eventuali commissioni applicate in fase di trasferimento del mutuo dal creditore precedente sono legittime. Di fatto dette commissioni possono pertanto costituire uno “sbarramento” nella libera circolazione dei mutui. 6) Legge finanziaria 2008 7)http://itv.iusseek.eu/visual.php?num=50831

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