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La disdetta

Quando si sente la parola disdetta si pensa subito alla polizza RCA, per la quale dal 2013 è stato abolito il tacito rinnovo. Significa che non è più necessaria alcuna comunicazione alla propria compagnia, essendo quindi liberi di cambiare. La disdetta è la comunicazione di non voler più rinnovare il contratto, annullandone gli effetti alla scadenza.
L’abolizione del tacito rinnovo
Oggi per cambiare compagnia d’assicurazione non serve più nemmeno l’attestato di rischio, esso è stato dematerializzato, non è più in formato cartaceo ma digitale, e può essere richiesto alla propria compagnia. Fino a poco tempo fa la compagnia era tenuta per legge ad inviare al cliente questo documento, insieme alla comunicazione della scadenza del contratto con almeno 30 giorni di anticipo. Il pagamento della nuova polizza va effettuato entro la data di scadenza della polizza in corso tenendo anche presente che la copertura è valida per i 15 giorni successivi alla scadenza contrattuale.
ATTENZIONE però che l’abolizione del tacito rinnovo ha toccato solamente la polizza RCA, ciò vuol dire che tutti gli altri rami, Danni e Vita hanno ancora i propri termini di disdetta contrattuali. Normalmente per il ramo danni di almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta dev’essere inviata mezzo raccomandata alla propria Agenzia o alla compagnia di assicurazione.
La polizze poliennali, quando la trasparenza è un miraggio
Molte questioni nascono con le polizze poliennali, una volta abolite poi reintrodotte come modifica alla Legge Bersani, che diverse compagnie di assicurazione hanno deciso di reintrodurre.
Cosa accade?
Dal 15 Agosto 2009, è stata prevista la norma per la quale, l’Assicuratore può proporvi un contratto di Assicurazione con durata superiore all’anno (anche di 10 anni) ma dovrà concedervi uno sconto sulla tariffa. Sarete quindi obbligati a pagare il premio per 5 anni e dagli anni successivi potrete recedere solamente con 60 giorni di preavviso. Se l’Assicuratore non esplicita o non applica lo sconto sulla tariffa, il contraente ha diritto di recesso ad ogni annualità, fermo restando il preavviso dei 60 giorni. Quest’ultima modifica ha quindi reintrodotto la poliennalità nei contratti di assicurazione, con l’unica differenza rispetto al passato del limite dei 5 anni stabiliti per l’obbligatorietà del pagamento del premio.
Nella pratica, fino a poco tempo fa, era emerso che diverse imprese di assicurazione, anche tra le più storiche in Italia, non riportavano in polizza la misura dello sconto né richiamavano espressamente la circostanza per la quale, “beneficiando dello sconto, il contraente non ha il diritto di recesso per i primi cinque anni”. In altri casi erano gli intermediari (Broker, Agenti e Subagenti) delle compagnie che facevano dichiarare all’assicurato di avere beneficiato di una riduzione di premio, senza indicarne le conseguenze, al cliente che chiedeva il recesso della polizza, le imprese negano il recesso, evidenziando che nel contratto il cliente ha beneficiato dello sconto previsto dalla norma. Tale pratica ha purtroppo comportato un malcontento nella clientela che ha messo in cattiva luce tutti gli operatori del settore. Per tali motivi, più di recente, l’IVASS (istituto di vigilanza delle imprese di assicurazione) ha stabilito che “Nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza sanciti, nelle relazioni con i contraenti e gli assicurati, dall’art. 183 del Codice delle Assicurazioni, le imprese di assicurazione dovranno indicare nella polizza, in modo chiaro, la misura dello sconto applicato, con l’avvertenza per il consumatore che, avendo beneficiato dello sconto, egli non potrà recedere dal contratto per i primi cinque anni”.
In pratica, l’IVASS ha prescritto di rendere più leggibile la dicitura riguardante lo sconto, ma resta comunque il fatto che, ancora molti intermediari applicano ai rami danni, soprattutto polizze infortuni, abitazione e aziende, tale “vantaggio” e peggio ancora ci sono sul mercato moltissimi assicurati, fra privati e aziende, che hanno in questi anni inconsapevolmente sottoscritto polizze di durata poliennale, spesso con la “motivazione” dell’assicuratore di aggiornare i valori.  Detto ciò lascio al lettore le considerazioni e consiglio di verificare ciò si sta per firmare o si ha firmato.
Cosa succede se non pago un’assicurazione senza aver inviato disdetta?
Un contratto, che sia RCA o meno, è, ai sensi di legge, una obbligazione fra le parti, “Pago un premio a fronte di una copertura in caso accada uno specificato evento”. Ogni polizza ed ogni compagnia prevede dei termini di disdetta (mezzo raccomandata o pec), in base al tipo di ramo possono andare dai 30 ai 90 giorni prima della scadenza annuale di polizza. Se non si rispettano i tempi di disdetta, la compagnia può richiedere il pagamento del premio di rinnovo, prima con un avviso bonario e successivamente con l’invio di una pratica legale di riscossione. Arrivare a questo punto è per il cliente una perdita economica poiché si dovranno pagare tutte le rate arretrate maggiorate degli interessi legali e spese giudiziarie. Prima di arrivare agli atti legali conviene sicuramente fare un tentativo di conciliazione (tenendo ben presente che chi è al di là del bancone non è un esattore ma sta semplicemente facendo il proprio lavoro) facendo valere le proprie motivazioni, rispetto a quelle della compagnia, che in ogni caso ha il diritto di richiedere tutto quello che non è stato pagato fino a quel momento (l’assicurazione è un contratto fra le parti a prestazioni corrispettive pago un premio a fronte di un servizio offerto, da esso nascono quindi obbligazioni fra le parti). Se la compagnia dalla quale ci vogliamo slegare è poco fiscale, può accadere che anche in assenza di una disdetta scritta, al mancato pagamento del premio segua in automatico una rescissione di fatto, del contratto. Questo accade con l’assicuratore “di fiducia”, che pur di non risultare “antipatico” ad un cliente che, anche se al momento sembra perduto, riesce comunque ad accontentarlo.
Ciò non è ovviamente possibile con le compagnie telefoniche e on-line.
Dr. Stefano Alborghetti

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