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IVA NON DOVUTA SULLE TASSE RIFIUTI.

La Tassa rifiuti TIA 1 non è assoggettabile a IVA per la Consulta e la Cassazione. Alcuni gestori ancora la applicano e le procure procedono per abuso d’ufficio. Centinaia di ricorsi dei contribuenti finora ignorati dall’amministrazione finanziaria. Per il ministero dell’economia è dovuta per la Consulta e Cassazione no. E’ possibile un rimborso per la Tariffa di igiene ambientale TIA ? Quali sono le possibilità Per i cittadini che vogliano richiedere il rimborso per l’IVA indebitamente versata sulla TIA1? Innanzitutto va verificato quale tipo di imposta viene utilizzata dal proprio comune controllando in bolletta il riferimento normativi citati sopra. Se si è soggetti alla TIA 1 è possibile richiedere il rimborso entro cinque anni dalla data della fattura all’ente gestore e in caso di silenzio probabile, o rifiuto, si deve presenta ricorso al giudice ordinario, con buone possibilità di pronuncia favorevole ma con tempi come si sa, imprevedibili. Nel caso la bolletta sia soggetta a TIA 2 invece non vi è una specifica giurisprudenza in merito che possa garantire un esito favorevole, mentre con la Tarsu come abbiamo visto l’ IVA non viene applicata, in questo caso la bolletta non riporta neppure la dicitura “fattura” .

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