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IMU – IVA AGEVOLATA AL 4% – TOBIN TAX

Imu: in caso di separazione o divorzio,
il pagamento va effettuato dall’utilizzatore
In vigenza dell’Imu la soggettività passiva compete unicamente all’assegnatario dell’alloggio, a prescindere dalla titolarità formale dello stesso. Cambia la soggettività passiva ai fini dell’Imu in caso di abitazioni assegnate in sede di separazione o divorzio. Infatti, la soggettività passiva compete unicamente all’assegnatario dell’alloggio, a prescindere dalla titolarità formale dello stesso.
Questo significa che se il coniuge non assegnatario è proprietario dell’intero immobile, il bene sarà comunque soggetto a imposizione in capo all’utilizzatore, a prescindere dalla presenza di eventuali altri immobili in proprietà del non assegnatario.
Fonte: Il Sole 24 Ore

Iva agevolata 4%:
non applicabile a mobili e arredi
Non si applica l’IVA al 4% all’operazione di acquisto di mobili e arredi, anche se destinati alla “prima casa”
L’acquisto dei mobili per la prima casa non rientra nei casi in cui si applica l’Iva agevolata al 4%. Mobili e arredi, infatti, non rientrano nell’elenco dei beni e servizi per i quali la disciplina Iva prevede l’applicazione dell’imposta con aliquote ridotte (tabella A allegata al Dpr n. 633/1972). Di conseguenza, l’operazione di acquisto di mobili destinati alla prima casa va assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, attualmente fissata al 21%. L’aliquota IVA agevolata del 4% è applicabile, invece, sia alle cessioni di abitazioni “non di lusso” con le caratteristiche “prima casa”, che alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione di tali immobili.

 Tobin tax
Il primo versamento della tassa è previsto per il 16 luglio 2013. Per i derivati, il debutto sarà solo dal 1° luglio. Come stabilito dalla Legge di Stabilità 2013, dal 1° marzo 2013 diviene operativa la c.d. “Tobin Tax”. Il primo appuntamento per il versamento della tassa per banche ed operatori finanziari è previsto per il 16 luglio 2013. Il Ministro dell’Economia Grilli ha firmato il decreto attuativo della nuova tassa sulle transazioni finanziarie e sugli scambi ad alta frequenza sottoscritte a partire dal prossimo 1° marzo. Per i prodotti derivati, invece, l’operatività della tassazione resta fissata al 1° luglio 2013.

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