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GESTIONE SEPARATA INPS: DAL 2012 AUMENTI… APPRENDISTATO PIU’ VANTAGGIOSO NEL 2012

A partire dal 2012 i contributi previdenziali degli iscritti alla Gestione separata INPS aumentano dell’1%, a prevederlo l’articolo 22 comma 1 della Legge di stabilità (L. 183 del 12.11.2011). L’aumento interessa tutti gli iscritti alla Gestione separata quindi non solo i soggetti che sono iscritti solo a tale gestione ma anche: i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali (come i dipendenti che svolgono anche collaborazioni); i pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità). Le nuove aliquote saranno: 27,72% (al posto dell’attuale 26,72%) per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata; 18% (al posto dell’attuale 17%) per coloro che sono iscritti anche a un’altra Gestione previdenziale. È doveroso ricordare che l’aumento delle aliquote delle Gestione separata INPS era stato fissato dalla L. 247/2007 (art. 1 comma 10) nella misura dello 0,09% a partire dall’1.1.2011, ma tale norma fu abrogata dalla legge di stabilità 2011 (in particolare dall’art. 1 comma 39 della L. 220/2010). L’aumento decorre dal 2012 per cui, rispettando il principio di cassa, troverebbe applicazione anche per i compensi corrisposti dal 1° gennaio 2012 anche se riferiti ad anni precedenti. Apprendistato più vantaggioso per i contratti stipulati dal 2012 I datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti che assumeranno giovani con contratto di apprendistato a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, godranno di uno sgravio contributivo pari al 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. I vantaggi del contratto di apprendistato per il datore di lavoro: aliquota contributiva ridotta al 10%, o addirittura pari a zero per i primi 3 anni di contratto di apprendistato, come previsto in base alle nuove norme per le imprese fino a 9 dipendenti; possibilità di “sotto-inquadramento”, cioè di inquadrare l’apprendista con 2 livelli in meno rispetto ai lavoratori ordinari che svolgono le stesse mansioni, con una conseguente riduzione della retribuzione in base al minore livello assegnato (o, in alternativa, retribuzione in misura percentuale); terminato il periodo di formazione (generalmente pari a 3 anni), possibilità di: continuare il rapporto senza dare alcuna comunicazione e fruendo ancora, per l’anno successivo al termine dell’apprendistato, dei benefici contributivi previsti per tale contratto; recedere dal rapporto senza addurre alcuna motivazione (salvo rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal contratto); esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in base alle norme sul lavoro (gli apprendisti non sono calcolati ai fini della verifica del superamento dei 15 dipendenti da parte dell’impresa). I vantaggi del contratto di apprendistato per il dipendente apprendista: possibilità di conseguire qualifiche che rendono più semplici i percorsi lavorativi; per i giovani tra i 15 ed i 25 anni, possibilità di conseguire un titolo di studio o una qualifica alternando lavoro e istruzione; per i giovani tra i 18 ed i 29 anni, possibilità di acquisire una qualifica professionale mediante l’apprendistato professionalizzante;riduzione dell’attrattività di forme contrattuali irregolari.

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