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D’ORA IN POI SIAMO TUTTI RESPONSABILI

E’ difficile in questi giorni, o meglio mesi, aprire un giornale e non trovare un articolo sull’Imu o ascoltare un dibattito in TV e non sentire molteplici e discordanti pareri a riguardo. Se aggiungiamo poi il fatto che a poco dalla scadenza della prima rata, molti Comuni non hanno ancora deciso le aliquote,allora preferiamo non affrontare proprio l’argomento e attendere giugno, siamo convinti che qualcosa verrà ancora cambiato. Vogliamo porre l’attenzione su un’importante novità introdotta dalla Lgge 4 aprile 2012, n.35 in conversione del Decreto legge del 9 febbraio 2012, n.5, meglio conosciuto come il “Decreto Salva Italia”. Il Decreto all’articolo 29 ha previsto infatti che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”. La Legge n.35 del 4 aprile 2012, all’articolo 21 ha integrato il precedente articolo 29 del decreto con ulteriore aggravio in capo anche agli committenti infatti dispone quanto segue: “Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo’ eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione puo’ essere sollevata anche se l’appaltatore non e’ stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore puo’ agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. In buona sostanza, con il decreto-legge e la successiva conversione in Legge, viene modificata la disciplina della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, prevedendo anche l’obbligo della corresponsione delle quote di trattamento di fine rapporto e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto per cui tutti i soggetti coinvolti in un contratto che prevede l’appalto di lavori e servizi, dovranno verificare la regolarità contributiva dei di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività. Abbiamo appositamente riportato il testo alla lettera perché è inequivocabile la severità della sanzione e ben sancisce come d’ora in poi nessuno di noi potrà sottrarsi a verificare, tanto per intenderci che “chi fa i lavori a casa nostra, non sia in regola“. Il provvedimento è in linea con leggi simili già da tempo in vigore in altri Paesi EU, nei quali laddove il lavoratore oltre a non essere “inquadrato con regolarità contributiva” risulti anche straniero con documenti di soggiorno non validi, l’accusa arriva fino al penale per il reato di “traffico di esseri umani”.Siamo certi che provvedimenti simili arriveranno ben presto anche nel nostro Paese. Per informazioni e approfondimenti studio@offredi.it Studio Offredi

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