Il caso Corona ha riaperto il dibattito sulla differenza tra diritto di informazione e reato di diffamazione e visto e considerato che molti leoni da tastiera hanno commentato gli sviluppi di questo caso mediatico, facciamo chiarezza su quello che la legge dice in merito alla questione. Il confine tra il diritto all’informazione e il reato di diffamazione è tracciato dal bilanciamento tra la libertà di espressione (Art. 21 Cost.) e la tutela della reputazione. Affinché la pubblicazione di una notizia lesiva dell’onore non costituisca reato, la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito tre requisiti fondamentali che il giornalista deve rispettare:
Verità della notizia: i fatti devono essere oggettivamente veri o seriamente accertati attraverso un’attività di ricerca diligente.
Un errore macroscopico, come attribuire la qualifica di “imputato” a chi è solo “indagato”, può configurare diffamazione.
Pertinenza (Interesse Pubblico): deve sussistere un effettivo interesse sociale alla conoscenza di quel fatto. Non tutto ciò che è vero è necessariamente pubblicabile se riguarda la sfera puramente privata senza utilità sociale.
Continenza: l’esposizione deve avvenire con un linguaggio corretto e misurato, privo di insulti, gratuite aggressioni verbali o toni eccessivamente scandalistici.
Aspetti chiave del reato (Art. 595 c.p.)
Diffamazione a mezzo stampa: è considerata una forma aggravata del reato (pena da 6 mesi a 3 anni o multa) a causa della vasta capacità di diffusione del messaggio.
Social Media: anche i post o commenti su piattaforme come Facebook o Instagram sono equiparati alla diffamazione aggravata, poiché raggiungono un numero indeterminato di persone.
Presenza dell’offeso: se la persona criticata è presente al momento della comunicazione, non si parla di diffamazione ma di ingiuria (depenalizzata in Italia e soggetta solo a sanzioni civili).
Nel 2025 e inizio 2026, la giurisprudenza ha ulteriormente ribadito che il diritto di cronaca non giustifica ricostruzioni faziose, specialmente in ambito giudiziario, dove deve prevalere il rispetto della presunzione di innocenza.
L’Ordine dei Giornalisti e la FNSI hanno ribadito che “non esiste un diritto a diffamare” e che anche influencer e testate online devono rispettare gli stessi standard deontologici dei media tradizionali: verità, pertinenza e continenza.
Si può parlare di diffamazione se il fatto è vero? Si può incorrere in diffamazione anche quando il fatto raccontato è vero. Ad esempio, perché la notizia è, sì, vera, ma non la si è riportata con la necessaria obiettività, oppure se si sono oltrepassati i limiti dell’espressione civile e rispettosa. Oppure ancora se la si è manipolata, se si usa il meccanismo dell’insinuazione, se vi è una violazione della privacy ed in molte ipotesi ancora. Quindi, se capita di scoprire qualcosa di losco o di particolarmente grave, la cosa migliore è rivolgersi alle forze dell’ordine possibilmente con delle prove (foto, video, testimonianze) e sporgere una denuncia o querela formale. Dopo di che inizieranno le indagini su quanto dichiarato. Come potete constatare gli organi di stampa hanno da un certo punto di vista le mani legate ma dall’altro è giusto tutelare anche chi viene menzionato solo per calunniare o per odio personale.
Per quanto mi riguarda non trovo nemmeno corretto il fatto che ognuno possa fare recensioni negative sulle varie piattaforme che, come in molti casi, potrebbero anche essere veritiere… ma come facciamo ad esserne certi? Intanto però il locale, l’attività… viene diffamata e quindi si crea comunque un danno d’immagine della stessa. Personaggi nascosti dietro un monitor e con profili falsi ce ne sono a migliaia dove sfogano la loro vita inconcludente denigrando attività senza alcuna prova in merito.
Ci sono pure quelli che sconsigliano tale attività senza darne una spiegazione.
In passato avrei voluto pubblicare nome e cognome di coloro che non pagano i servizi svolti (negli anni abbiamo avuto purtroppo clienti approfittatori e disonesti) e secondo il mio modesto parere avrei fatto veramente servizio pubblico, salvaguardando coloro che invece sono onesti.
Ci sono piccole attività che hanno dovuto chiudere prima ancora di nascere per colpa di questi individui che si sono fatti fare i lavori richiesti senza pagare un centesimo. In questo caso, oltretutto non si è nemmeno tutelati… si va dall’avvocato, tra una cosa e l’altra passano due anni dopo di che si scopre che il cliente in questione non ha nulla intestato a suo carico. Risultato: oltre a non aver preso i soldi dei lavori svolti, se ne vanno altri 800 -1.000 euro per l’avvocato!
Questa è la realtà vera che, per chi non ha partita iva, non può capire o rendersene conto!
Qualcuno suggerisce: perchè non chiedere il pagamento anticipato oppure almeno il 50% dell’importo da pagare? Perchè ti dicono, soprattutto se si tratta di una nuova apertura, di concedere un mese per poter recuperare un po’ di soldi e in alcuni casi, questo mese, diventano anni se sei fortunato oppure non prendi più nulla.
Basti pensare che se in banca non viene pagata una RIBA, questa diventa insoluto con una maggiorazione di commissione che naturalmente paga chi l’ha emessa e non il malfattore che non l’ha pagata. Sembra una barzelletta ma è proprio così. Scusate se sono uscito un po’ fuori tema ma sono convinto che alcune pubblicazioni come l’elenco dei truffatori o malpagatori (naturalmente con prove certe che approvino la verità) non dovrebbero essere considerate diffamatorie ma bensì un servizio utile per il bene comune.
Gianluca Boffetti


