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CONTRIBUTI PIU’ CARI PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E COLTIVATORI DIRETTI

I contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e coltivatori diretti aumenteranno dell’1,3% nel 2012 per raggiungere l’aliquota del 24% nel 2018 La Manovra Monti (D.L. n. 201/2011, art. 24) prevede l’aumento progressivo delle aliquote contributive Inps per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti fino a raggiungere nel 2018 l’aliquota del 24%. Il percorso di incremento è iniziato dal 1° gennaio 2012, con un aumento pari a 1,3%; l’aliquota salirà così dall’attuale 20% al 21,3%, e dal 21% al 22,3% per l’ulteriore fascia di reddito. Successivamente, l’incremento sarà pari allo 0,45% in tutti gli anni successivi fino a raggiungere l’aliquota del 24% prevista per il 2018. Dal 2018, di conseguenza, spariranno sia l’aliquota ridotta per i collaboratori con meno di 21 anni sia il punto percentuale in più previsto per i redditi superiori ad una certa fascia Dal 1° gennaio 2012 sono aumentate dell’1% anche le aliquote contributive per gli iscritti all’Inps Gestione Separata (es.: lavoratori parasubordinati) per effetto non della Manovra Monti, ma di quanto previsto dalla Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138/2011). Minimi: l’applicazione impropria del regime costa cara Coloro che applicano in modo improprio il regime dei minimi e rilasciano solo una ricevuta incorrono nell’infrazione di omessa fattura, Le persone fisiche che intendono applicare il regime dei nuovi minimi, come modificato dall’art. 27, D.L. n. 98/2011, devono prestare molta attenzione alle condizioni di accesso. I contribuenti minimi, infatti, non sono soggetti Iva e, in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi, emettono una semplice ricevuta. Di conseguenza, se una persona fisica applica impropriamente il regime dei nuovi minimi senza averne diritto, ricade nella grave infrazione dell’omissione della fattura. Con la Manovra Monti sono stati esonerati dagli accertamenti presuntivi fino al 2010 i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi di settore per il periodo d’ imposta oggetto di controllo e per quello precedente. Con il DL 201/2011 sono state apportate modifiche alla disciplina degli studi di settore. In particolare, l’art. 10 comma 9 del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011) ha introdotto alcune novità per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi. Per tali soggetti: •sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all’art 39, DPR 600/73 e all’ art. 54,DPR 633/72). •sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73). In tal caso, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo del quarto anno). Inoltre, tale riduzione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (art. 331 cpp) per uno dei reati previsti penali dal DLgs 74/2000. •l’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, DPR 600/1973) è utilizzabile solo quando il reddito accertabile eccede di almeno 1/3 (e non 1/5, ovvero 20%) quello dichiarato. A fronte di tali nuove misure, sono state abrogate le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all’invito a comparire, l’esonero dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici se l’ammontare delle attività non dichiarate fosse pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti, fino ad un massimo di €. 50.000. Con il comma 11 all’art. 10 del cd DL Salva Italia, sono stati previsti inoltre controlli sempre più rigidi per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore. Le nuove disposizioni saranno operative già a partire dalle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive. In pratica la norma troverà applicazione già in Unico 2012. Per le annualità precedenti al 2011 (fino al periodo d’imposta 2010), continuano ad applicarsi leprecedenti “franchigie” da accertamento (cioè quelle previste dall’ art. 10 c. 4-bis e art. 10-ter della L.146/98). In pratica, è stato precisato che per i periodi d’imposta precedenti il 2010, l’Amministrazione finanziaria considererà esclusi dagli accertamenti presuntivi, in presenza di tutti i requisiti necessari, solo soggetti dove gli studi di settore risulteranno congrui per il periodo oggetto di controllo e per quello precedente. Fonte: fiscoetasse.com

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