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CHIARIMENTI IN MERITO ALLE INCENTIVAZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI

Cercheremo in questo articolo di far chiarezza su temi di attualità in materia di risparmio energetico e sistema fiscale incentivante.

Sul Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n.1 è stato pubblicato il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 28dicembre 2012 relativo agli interventi incentivabili e spese ammissibili per il calcolo dell’incentivo del nuovo conto termico.
Dal’analisi del testo si desume che tra i soggetti  ammessi al sistema incentivante, oltre le amministrazioni pubbliche sono compresi anche i condomini. I privati nello specifico possono accedere solo a questi interventi:
 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
q sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
q installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
q sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Dal punto di vista fiscale per i suddetti interventi, le spese ammissibili (IVA inclusa) per il calcolo dell’incentivo sono:
qgli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva;
q gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale;
qinterventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie;
qinterventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensivi di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso;
qinterventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo;
qprestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi. Quasi contemporaneamente l’Agenzia delle Entrate ha emesso un nuovo ed importante parere che conferma la detrazione del 50% per i pannelli fotovoltaici ma anche il divieto alla cumulabilità con gli incentivi del conto energia. In una precedente risoluzione la n. 207/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l’installazione di pannelli fotovoltaici non potevano beneficiare contemporaneamente del sistema incentivante del Conto Energia e delle detrazioni del 36%. Ma la questione dei bonus fiscali per gli interventi di ristrutturazione è ritornata in auge, in quanto da più parti ci si è chiesti come gestire il periodo di transizione, tra il regime fiscale del 36% e quello del 50%. Con questo parere emesso dell’Agenzia delle Entrate (Prot 2012/137364) viene confermato che l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro.
L’Agenzia fa finalmente chiarezza sulla possibilità per gli impianti fotovoltaici di accedere alla detrazioni fiscali Irpef: la risposta è positiva, escludendo però la cumulabilità con gli incentivi del Conto energia.
Analizziamo nel dettaglio i punti cruciali della Circolare: premesso che i pannelli fotovoltaici hanno diritto alla classica detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizia si precisa che «limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data in cui è in vigore del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 – Misure urgenti per la crescita del Paese) al 30 giugno 2013, la detrazione fiscale aumenta al 50%, fino al limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare». La circolare però fa una importante precisazione: il fotovoltaico non può, invece, beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l’articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l’installazione di “pannelli solari” esclusivamente “per la produzione di acqua calda”, non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica. Confermata anche la non cumulabilità delle detrazioni previste dal decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Infine si precisa che l’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili, ai titolari di diritti di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le spese, ma anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione.
Per ulteriori approfondimenti/chiarimenti rivolgersi a studio@offredi.it  – 035-0601869

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