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Assemblea condominiale… Deleghiamo?

Non è certo un segreto che la partecipazione all’assemblea di condominio non sia certo l’evento più atteso dell’anno, almeno per alcuni. Spesso e volentieri il dovere di presenziare all’assemblea non è visto come il diritto di tutti i condomini a far valere i propri diritti e proprie opinioni, ma come un obbligo imposto dall’amministratore.
Spesso questa distorta visione dell’assemblea pone in secondo piano l’importantissimo ruolo che la stessa ricopre in ambito condominiale essendo, di fatto, l’organo principale della vita condominiale.
In linea generale, nulla può muovere l’amministratore senza il consenso dell’assemblea, fatto caso per specifici casi particolari prescritti dalla legge. La presenza dei condomini è fondamentale non solo per consentire il raggiungimento dei quorum deliberativi e costitutivi dell’assemblea ma, e soprattutto, per raggiungere decisioni che siano veramente frutto di discussioni pubbliche tra i partecipanti al condominio.
Resta il fatto che, la partecipazione all’assemblea condominiale, non è ancora vista, se così si può dire, sotto la giusta prospettiva e sempre più spesso si demanda al vicino o ad una terza persona la fatica apparentemente insopportabile di presenziare alla seduta.Ecco quindi nascere la schiera dei delegati, in genere scelti tra i condomini più ligi alla causa comune e spesso più attivi e informati della vita condominiale. Ma cosa è di fatto la delega? Giuridicamente la delega è il provvedimento con cui un soggetto trasferisce ad altri l’esercizio di potestà o facoltà inerenti a diritti di sua spettanza. L’istituto della delega viene annoverato tra i meccanismi di deroga alla sfera delle attribuzioni e competenze disciplinate e individuate dal legislatore, ed è pertanto ammissibile solo nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge e conferita con atto scritto.
Mediante la delega il soggetto delegante demanda al delegato esclusivamente l’esercizio dei poteri, senza perderne la titolarità.
Per effetto della delega, il delegato viene a trovarsi, rispetto all’esercizio del potere, nella medesima posizione del delegante, sicché esercita il potere in nome proprio e gli atti compiuti nell’espletamento dell’attività delegata sono a lui imputabili.
La delega a partecipare all’assemblea di condominio deve necessariamente essere scritta: è chiaro nell’art. 67, primo comma, disp. att. c.c.”. Non sarà quindi possibile per il delegato accedere alle sue funzioni senza uno scritto (solitamente presente in calce all’avviso di convocazione ) controfirmato dal delegante. Sempre l’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ha previsto un limite massimo alle deleghe che una singola persona può raccogliere tra i condomini con un determinato numero di partecipanti. In particolare è stabilito che “se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”.
I regolamenti condominiali possono comunque imporre limitazioni più ampie al potere di deroga. Il delegante, è presente a tutti gli effetti in assemblea, per mezzo del delegato il quale dovrà agire per il delegante sulle basi delle regole del mandato.
Questo significa che le votazioni dovranno avvenire seguendo le indicazioni del delegante anche quando si verifichi una discordanza di opinioni tra delegante e delegato.
Spesso invece accade proprio il contrario: proprio per questo motivo è opportuno scegliere con cura i propri delegati e specificare, in caso di dubbio, le proprie intenzioni di voto proprio per evitare che il meccanismo di delega ci si ritorca contro.
Troppo frequenti infatti le votazioni per mezzo di deleghe in cui i delegati ignorano le volontà dei deleganti con il risultato di ottenere votazioni che non rispecchino appieno la volontà assembleare.  
Si consiglia quindi di valutare bene prima di conferire deleghe soprattutto quando le questioni all’ordine del giorno sono complesse, onerose o comunque importanti.
Si ricorda che è facoltà del condomino delegare anche terzi estranei al condominio con la massima raccomandazione di non divulgare le informazioni recepite in assemblea a terzi. Il consiglio è quello di cercare di partecipare sempre di persona, nessuno infatti è più titolato di noi stessi a tutelare i propri diritti ed esercitare i propri doveri, soprattutto quando gli argomenti da trattare sono complessi e riguardano interventi onerosi o adeguamenti imposti dalla legge.
Bisogna infatti tenere presente che, come già detto sopra, il delegante risulta a tutti gli effetti presente in assemblea e pertanto il voto espresso dal delegato è dato per espresso direttamente dal delegante.

Dott.ssa Michela Scavo

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